Termini e Condizioni

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

 

1) FONTI LEGISLATIVE: La vendita di pacchetti turistici, che abbiamo ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.10.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (art. 32-51) e sue successive modificazioni.

2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO Ai sensi dell’art. 34 Codice del Turismo i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque ed in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario:

  1. a) trasporto
  2. b) alloggio
  3. c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’ art. 36 che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significative del “pacchetto turistico”.

4) PREZZO: Il prezzo del pacchetto turistico o di soggiorno è stabilito in base al corso dei cambi ed ai costi dei servizi in vigore al momento della redazione dei programmi dei viaggi o soggiorno. Tale prezzo potrà essere modificato in dipendenza di variazioni dei costi dei servizi, dei diritti e delle tasse o del tasso di cambio applicato fino a 20 giorni precedenti la partenza. Il viaggiatore ha facoltà di recedere dal contratto in caso di aumento del prezzo del viaggio superiore al 10% purché ne dia comunicazione scritta all’Agenzia entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento.

5) PRENOTAZIONI: Sono aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque entro il termine indicato in programma. Esse sono valide se accompagnate da acconto, da modulo di prenotazione compilato in ogni sua parte, e sottoscritto dal cliente, da eventuale tassa di iscrizione, se confermate da parte dell’Organizzazione stessa. L’Agenzia si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero dei partecipanti eventualmente indicato nel catalogo, informandone il viaggiatore almeno 20 giorni prima dell’inizio del viaggio. Chi non effettua acconto e saldo come in programma sarà ritenuto rinunciatario. La prenotazione vuol dire accettazione del programma, condizioni ed eventuali modifiche per il miglior esito del Viaggio a Giudizio dell’Agenzia. La camera singola va prenotata e pagata con l’iscrizione.

6) PAGAMENTI: All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto del 30% della quota di partecipazione e, se previsti, i diritto di iscrizione al viaggio e il supplemento singola. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le prenotazioni in epoca successiva alle date sopra indicate l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione. Il mancato pagamento delle somme nei termini indicati, costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinare, da parte dell’agenzia Spontini Tours la risoluzione del contratto e l’applicazione delle penali sottoelencate e come riportato alla voce “recesso del consumatore” comma B

7) MODIFICHE DEL PACCHETTO TURISTICO: Se prima della partenza l’Organizzazione è costretta a modificare in maniera significativa un elemento essenziale, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consumatore. A tal fine si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% ovvero qualsiasi variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della funzione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il consumatore che riceve una comunicazione modificativa un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcunché ovvero di accettare la modifica che diverrà parte del contratto con l’esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all’Organizzatore o al Venditore entro due giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica che altrimenti si intende accettata.

8) CESSIONE E RECESSO (O ANNULLAMENTO)

  • Cessione della prenotazione:

Il viaggiatore che sia nell’impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni del viaggio dopo aver informato l’Agenzia a mezzo lettera raccomandata nonché il T.O., in casi di urgenza con telegramma che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, residenza e cittadinanza). Tuttavia l’Agenzia non sarà responsabile dell’eventuale mancata accettazione del nuovo nominativo da parte dei terzi fornitori di servizi. Il viaggiatore cedente e il cessionario sono solidamente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le spese supplementari risultanti da detta cessione.

  • Recesso:

In caso di recesso del contratto di viaggio, il cliente è comunque tenuto al pagamento della quota di iscrizione, se prevista. Inoltre è tenuto a versare l’intero importo dei biglietti aerei o navali se previsti, oneri e spese per l’annullamento dei servizi e quanto in appresso specificato (il calcolo dei giorni non include quello del recesso la cui comunicazione dovrà pervenire in un giorno lavorativo antecedente a quello di inizio viaggio) che va calcolato sull’importo totale di quanto prenotato:

  Recesso con penalità:

  • Recesso fino a 30 giorni prima dell’inizio del viaggio: 25% della quota di partecipazione (per tutti i viaggi e soggiorni);
  • Recesso da 29 a 15 giorni prima dell’inizio del viaggio: 50% della quota di partecipazione (per tutti i viaggi e soggiorni);
  • Da 14 a 7 giorni lavorativi prima dell’inizio del viaggio: 75% della quota di partecipazione (per tutti i viaggi e soggiorni);
  • Nessun rimborso spetta dopo tale termine e a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del viaggio e a chi non fosse provvisto dei necessari documenti per l’espatrio.

 Recesso senza penalità

Il cliente potrà recedere dal contratto di viaggio senza versare il corrispettivo per il recesso in caso modifica significativa da parte dell’Agenzia di uno degli elementi essenziali del contratto  quali: aumento del prezzo del viaggio, superiore al 10% del prezzo globale, slittamento della data di partenza superiore a due giorni lavorativi , modifica della categoria dei albergo ; in tal caso il cliente sarà tenuto a comunicare , entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di notifica , se intende esercitare il diritto di recesso ovvero accettare la modifica . In assenza di comunicazione da parte del cliente la modifica si intenderà accettata. Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto di recesso, lo stesso potrà richiedere di usufruire di un altro viaggio di pari valore, ovvero – se non disponibili – di valore superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di valore inferiore ed in tal caso gli dovrà essere restituita la differenza di prezzo. Se non intende usufruire di altro viaggio il cliente potrà richiedere il rimborso delle somme versate che gli verrà corrisposto entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso e dell’intenzione di non usufruire di proposte alternative.

9) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI: I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto o altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno o di transito o dei certificati sanitari che fossero richiesti. Essi dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite loro dall’Agenzia, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Agenzia dovesse subire a causa della loro inadempienza delle suddette obbligazioni. Il cliente è tenuto a fornire all’Agenzia tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio della surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’Agenzia del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

10) RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE: L’agenzia risponde dei danni arrecati al cliente a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattuali dovute, sia che le stesse vengano fatte da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi , a meno che provi che l’evento è derivato dal fatto del cliente ( ivi comprese iniziative autonomamente assunte ) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da sciopero, da forza maggiore, o da circostanze che la stessa Agenzia non poteva secondo la diligenza umana , ragionevolmente prevedere o risolvere. In nessun caso la responsabilità dell’Agenzia a qualunque titolo insorgente nei confronti del cliente potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate. L’Agenzia presso la quale è stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in nessun caso delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti delle leggi e convenzioni sopra dette.

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA: La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle autorità competenti dei paesi anche membri della CEE, il cui relativo servizio si riferisce, è stabilità dall’Agenzia in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

12) LIMITI DEL RISARCIMENTO: Il risarcimento dovuto dall’Agenzia, non può in ogni caso essere superiore all’indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni  il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità sia in modo contrattuale che extra e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 : sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dell’Ajia nel 1995 : la convenzione di Berna sul trasporto ferroviario , la Convenzione di Parigi del 1962  sulla responsabilità degli albergatori nel testo in cui gli articoli 1783 e seguenti C.C. la Convenzione di Bruxelles del 1970 sulla responsabilità dell’Organizzatore . In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l’importo di L. 5.000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno previsto dall’art. 13 n. 2 Conv. Bruxelles. Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti o nuove convenzioni internazionali, concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniforme vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

13) OBBLIGO DI ASSISTENZA: L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per l’inadempimento da parte del venditore per gli obblighi a carico di quest’ultimo.

14) RECLAMI E DENUNCE: Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni dalla data del rientro presso le località di partenza.

15) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA: L’organizzatore può annullare il contratto di viaggio, senza l’obbligo che quello della restituzione delle somme versate, quando il numero minimo dei partecipanti previsto dal programma/pacchetto turistico non sia raggiunto e sempre che sia portato a conoscenza del partecipante entro 20 giorni prima della partenza del viaggio. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire uno o più servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto. Il consumatore può esercitare i diritti di cui sopra previsti anche per cause di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

16) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA: L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

17) ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione speciali polizze assicurative contro le penali derivanti dall’annullamento del pacchetto.

18) DOCUMENTI: l’Organizzatore non si assume responsabilità se il cliente non è in possesso dei documenti validi richiesti. Precisiamo che tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative, data la variabilità della normativa in materia. Le informazioni inerenti ai documenti si riferiscono ai cittadini italiani, maggiorenni. Per i Paesi aderenti all’accordo di Schengen, di regola non sono previsti controlli di documenti. Tuttavia è indispensabile avere sempre con sé la carta di identità (senza il timbro di proroga o rinnovo cartaceo) o il passaporto ( non sono validi altri documenti) in quanto per ragioni di sicurezza, la polizia di frontiera potrebbe comunque richiederli. In assenza di documento può essere negato l’imbarco e l’entrata nel Paese. I clienti di cittadinanza non italiana devono contattare il Consolato o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare spiacevoli sorprese alla frontiera. Minori: anche per le destinazioni appartenenti all’Unione Europea è sempre necessario verificare con il Consolato o l’Ambasciata, la documentazione necessaria all’espatrio in quanto la normativa è variabile.

19) BAGAGLIO: Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del partecipante. L’Organizzazione non assume nessuna responsabilità per l’eventuale perdita o danno così come non può essere chiamato a risarcire i disagi derivanti dal mancato arrivo alla destinazione finale. In caso di smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo, la denuncia e le pratiche per la restituzione dello stesso sono a carico del passeggero.  

20) ALLOGGI: Camere singole con disponibilità limitata. Se un partecipante già abbinato annulla dovrà pagare il supplemento camera singola per la persona che rimane sola. L’Organizzazione ha facoltà di sostituire gli alberghi con altri analoghi anche in città vicine a quelle indicate in programma nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi operativi o altre cause.

21) RESPONSABILITA’ DEI VETTORI: I Vettori sono responsabili, fatta salva l’applicazione dell’art. 15 della legge 1084 del 27.12.1977 nei confronti dei passeggeri limitatamente alla durata del trasporto con i mezzi in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto.

 22) ISTRUZIONI PER LA PARTENZA: Dieci giorni prima della partenza i partecipanti saranno informati con apposito foglio notizie sulle ultime istruzioni. Non ricevendo il foglio notizie per disguidi postali entro 48 ore prima di partire, il partecipante deve telefonare in agenzia. Non si ammette una rinuncia tacita. Per il viaggio in Pullman i posti saranno assegnati in base all’ordine di iscrizione.

23) NOTA TECNICA: Quote e supplementi sono stati calcolati in base ai prezzi, tasse e oneri fiscali, cambi, tariffe aeree e marittime in vigore al 18/01/2017 e al cambio del dollaro €1 = $ 1,10. Procedimento Scia n. 309/2015 del 22/09/2015 Comune di Maiolati Spontini (An). Polizza Assicurativa nr. R.C. N. 112367783 Allianz Global Assistance.

 

24) GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.) Il fondo di Garanzia è entrato in vigore il 1° luglio 2016 (art. 50 comma 2 Codice Turismo) in concomitanza con la cessazione del Fondo Nazionale di Garanzia, di cui all’art. 51 del Codice del Turismo. I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.

25) PRIVACY POLICY

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26) Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della legge 6 Febbraio 2006 n. 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

 

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

  1. A) DISPOSIZIONI NORMATIVE. I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
  2. B) CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art. 8; art. 9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
  3. C) FORO COMPETENTE: Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di ANCONA (AN).
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